Alfio Franco Vinci
Forse non tutti sanno come si compone il “ Tribunale dei ministri “.
Non è un “super tribunale“ con specifiche competenze sui possibili reati imputabili ai ministri in quanto tali, e non come privati cittadini.
Il Tribunale dei ministri è un organo collegiale inesistente nello scenario ordinario e viene costituito ad hoc.
Si forma infatti di volta in volta mediante sorteggio, fra tutti i giudici in forza presso il tribunale, nell’ambito del distretto di una corte di Appello, dove si sarebbe consumato il reato, senza distinzione fra giudici civili o penali.
Il sorteggio, vero e proprio, avviene mediante estrazione, e, nella sua apparente sublimazione del principio “ la legge è uguale per tutti “ in realtà configura una stortura fattuale; un vero e proprio “summum ius summa iniuria“ per l’evidente rischio di possibile incompetenza.
Senza nulla togliere alla onniscienza dei giudici, ma uno del settore civile, che dimestichezza può avere con i reati tipici delle funzioni di Ministro?
Non era così fino al 1989.
La Costituzione prevedeva che per il Presidente della Repubblica , per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, fosse competente la Corte Costituzionale a decidere su eventuali reati commessi nella funzione, dopo una decisione assunta dal Parlamento in seduta Comune.
Per ogni altro reato valeva:” la legge è uguale per Tutti.”
Invece no.
Oggi siamo alle prese con una vera e propria estrazione del lotto.
Incerta la ruota.
Incerti i numeri.
E ognuno è libero di sognare il suo terno secco.










.png)

.jpeg)




.jpeg)


.jpeg)






