Il Presidente del Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia - Catania, con decreto n. 499/21 (ric. n. 1366/2021), ha sospeso il Calendario venatorio della Regione Siciliana (emanato con decreti dell’Assessore all’agricoltura n. 37/GAB del 26 luglio 2021 e n. 45/GAB del 24 agosto 2021). Ne consegue che la caccia è immediatamente sospesa su tutto il territorio regionale almeno fino al 1° ottobre, data indicata da ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) nel suo parere rilasciato alla Regione ma da questa non accolto. Il TAR ha motivato tale importantissima e rilevante decisione - immediatamente esecutiva che non abbisogna di essere notificata - che sospende l’apertura della caccia in Sicilia, prevista per domattina, rilevando come “anche in considerazione della rappresentata particolare situazione emergenziale nel territorio siciliano occasionata da diffusi incendi sviluppatisi nel periodo estivo e degli intuibili effetti sull’ambiente e sulla fauna stanziale, appare prevalente l’interesse pubblico generale alla limitazione dell’apertura della stagione venatoria, così come proposta, motivatamente, nel parere prot. n. 33198 del 22.6.2021 dell’ISPRA”. Ne danno notizia le Associazioni ambientaliste ed animaliste WWF Italia, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Animal Protection ed Enpa che, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, avevano impugnato il Calendario regionale denunciandone la gravi illegittimità ed il palese contrasto con il parere di ISPRA. Le Associazioni esprimono grande compiacimento e soddisfazione per la decisione del TAR: la Magistratura amministrativa ha saputo effettuare equanimemente, sia pure in via cautelare, il necessario bilanciamento di interessi che l'arroganza e il dispregio della legge da parte della Regione avevano omesso, in tal modo salvando dalle doppiette migliaia di animali selvatici che costituiscono “patrimonio indisponibile dello Stato” e non bersagli mobili per il divertimento dei fucili. Le Associazioni, infine, ricordano che l’esercizio della caccia in questo periodo di sospensione costituirebbe contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 lett. a) della L. 157/1992, che prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino ad € 2.582,00; la legge, inoltre, prevede che per i trasgressori il Questore disponga la sospensione del porto di fucile da caccia fino a tre anni.