La bozza del decreto conferma regole e divieti dal 7 al 30 aprile Il passaggio sulle scuole: è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone rosse o arancione, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento». Vaccini: le sanzioni per chi non rispetta obbligo saranno demansionamento o sospensione. Nel caso in cui non venga osservato l’obbligo vaccinale, l’azienda sanitaria lo comunica sia all’interessato che al suo datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza. Con questo atto “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Inoltre si prevede la sospensione da parte dell’ordine professionale di appartenenza. Una volta ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro affida al soggetto che non si è vaccinato mansioni diverse, anche inferiori, con il corrispondente trattamento salariale, il che vuol dire che è possibile una diminuzione dello stipendio. Nel caso in cui non sia possibile affidare nuove mansioni a questi soggetti, allora è possibile ricorrere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione o compensi. La sospensione resta valida fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, fino al termine della campagna vaccinale o al più tardi fino al 31 dicembre 2021.
«Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021», è scritto nella bozza trasmessa alle regioni.Discussioni. Anche piene di tensione. Dopo due giorni di braccio di ferro, nel testo del decreto spunta il meccanismo che consentirà di allentare le restrizioni. L’automatismo a cui tanto teneva il centrodestra non c’è, ma il presidente Mario Draghi ha alla fine accettato di inserire, al comma 2 dell’articolo 1, una sorta di clausola di salvaguardia. Dal 7 al 30 aprile tutta l’Italia sarà in zona arancione o rossa, ma se un territorio avrà dati da zona gialla il governo potrà decidere di valutare un allentamento delle misure, che in sostanza consentirebbe la riapertura di bar e ristoranti a pranzo con servizio al banco o al tavolo. La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà però essere in regola con i vaccini, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane e fragili. Questo il testo del decreto: «In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020».
La scuola